Menu principale:
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
“Argiope – Donne nel Sacro”
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 COSTITUZIONE
E' costituita l’Associazione culturale femminile denominata “Argiope - Donne nel Sacro”, in forma di associazione non riconosciuta, che in seguito sarà denominata l’Associazione.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile e dei principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro.
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa, senza discriminare sulla razza, la religione, la provenienza culturale e l’orientamento sessuale dei suoi aderenti.
L’Associazione è aperta alle sole donne ed a associazioni, enti , ecc. rappresentati presso l’Associazione da donne.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 SEDE
L’associazione ha sede in *********, Como; essa potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.
Art. 3 EMBLEMA E LOGO
L’eventuale emblema, logo e relativi colori saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo con propria delibera.
Art. 4 OGGETTO E SCOPI
L’Associazione persegue lo scopo di promuovere attività culturali, filosofiche, artistiche intraprese da donne, realizzate con la collaborazione delle donne e comunque di interesse per donne, di favorire il dialogo fra donne di differenti religioni, di stimolarle ad intraprendere un cammino spirituale orientato alla valorizzazione del Femminino e ad approfondire il rapporto con il sacro femminile favorendo la cooperazione e lo scambio fra di loro. Si offre, quindi, come luogo di aggregazione per le donne e le associazioni femminili per permettere lo studio e la valorizzazione del sacro femminile e del Femminino Sacro sia in ambito religioso, con particolare attenzione al mondo pagano, che in quello culturale. L’Associazione non è legata ad alcuna corrente pagana o tradizione particolare ed è assolutamente indipendente, ha come scopo primario di ampliare l’orizzonte spirituale e promuovere il sacro femminile.
A tal fine si propone di:
- organizzare per le associate seminari e incontri di studio per promuovere iniziative culturali, filosofiche, artistiche intraprese da donne;
- pubblicare per le associate un bollettino, denominato “La Tela di Argiope”, con riportate le attività organizzate e pianificate dalle varie associazioni femminili a loro volta associate a questa, o comunque inerenti il femminile e ritenute di grande interesse per l’Associazione e in linea con i suoi obiettivi e principi;
- creare un forum di discussione sia per le associate che per tutte le donne che vogliono approfondire argomenti culturali, filosofici, artistici;
- creare un sito internet che sia punto d’incontro e portale per tutte le donne interessate alla spiritualità in genere e alla spiritualità pagana in particolare;
- istituire gruppi di studio e di ricerca;
- pubblicare articoli inerenti il lavoro svolto e tutto ciò che le associate ritengono opportuno; munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie procedure nel pieno rispetto delle norme vigenti e dello Statuto dell’Associazione;
- creare una casa editrice o comunque associarsi ad una casa editrice già esistente e diretta da donne, per la pubblicazione di articoli, libri, riviste inerenti le donne;
- collaborare con enti e/o associazioni per la raccolta di fondi ai fini volontaristici in difesa e tutela delle donne, dell’ambiente e degli animali.
L’Associazione inoltre non ha scopo di lucro, neanche indiretto, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall’elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio. Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
L’associazione vive grazie alla volontaria partecipazione attiva delle associate e potrà svolgere qualsiasi attività commerciale e di servizi, finalizzata alla ricerca di rendimenti monetari atti a finanziare la complessiva gestione
purché la stessa non sia prevalente rispetto a all’attività istituzionale e statutaria.
TITOLO II - PATRIMONIO, BILANCIO E LIBRI SOCIALI
Art. 5 PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è costituito:
- Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dalle Socie fondatrici, versati nella misura di euro 1.200,00 (milleduecento)
- dalle quote o contributi di partecipazione delle socie e degli eventuali versamenti effettuati dagli stessi al fondo iniziale di dotazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
- dai contributi delle aderenti;
- da contributi di privati;
- da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività progetti;
- da contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il patrimonio sociale è indivisibile ed in caso di perdita della qualità di socia, per qualunque motivo avvenga, né l’associata, né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall’Associazione.
Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione, tale quota associativa sarà di importo differente per socie che sono persone fisiche e socie che sono persone giuridiche e/o associazioni, enti, ecc. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà delle aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio direttivo in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. La Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio direttivo che autorizza La Presidentessa a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte della Presidente e della Segretaria.
Art. 6 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L’esercizio finanziario si chiude al 31 ottobre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 ottobre 2008.
Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da sottoporre all’Assemblea delle associate che lo discute e lo approva a maggioranza.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
L’Assemblea per la discussione e l’approvazione del conto consuntivo deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutte coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Art. 7 LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
I libri sociali che l’associazione deve tenere sono:
- il libro delle socie;
- il libro verbali delle assemblee delle socie;
- il libro verbale e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro verbali del Collegio dei Revisori dei conti se nominato.
TITOLO III – ADERENTI
Art. 8 SOCIE
L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di socie (iscritte o partecipanti):
- SOCIE FONDATRICI: sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell’associazione e che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione stessa.
- SOCIE ORDINARIE: sono le persone fisiche o giuridiche regolarmente iscritte a norma del presente Statuto che, oltre a versare la quota sociale annua, partecipano in modo continuativo e permanente all’attività dell’Associazione;
- SOCIE ONORARIE: sono le persone fisiche invitate a far parte dell’associazione dall’assemblea delle socie, su proposta del Consiglio Direttivo, per opere o cariche rivestite in seno all’Associazione, che hanno dato ad essa un notevole contributo o per particolari meriti professionali o scientifici;
- SOCIE SOSTENITRICI: sono le persone fisiche, enti, istituti, società, associazioni e/o fondazioni tecniche e/o scientifiche che, in sintonia con gli scopi dell’associazione, abbiano giovato all’Associazione stessa, potenziandola economicamente ed in misura sensibile, corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.
Art. 9 AMMISSIONE DELLE SOCIE
La condizione di socia presuppone l’accettazione integrale e senza riserva alcuna delle disposizioni previste dal presente Statuto, dal Regolamento dell’Associazione nonché delle decisioni degli organi sociali. A tale scopo ogni socia firma, all’atto dell’ammissione, una specifica dichiarazione di accettazione.
Il numero delle associate è illimitato.
Possono aderire all’Associazione:
- tutte le donne, che abbiano compiuto il 14° anno di età, che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile;
- enti pubblici e privati, istituti, società ed associazioni che sono in sintonia con le finalità dell’Associazione purché rappresentati da donne e comunque pagando la quota associativa;
L’ammissione di una nuova socia è approvata dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, s’intende che essa sia stata respinta.
Qualunque donna, di qualsiasi religione, può richiedere l’iscrizione all’Associazione fornendo copia di un documento d’identità. La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
In caso di domanda d’ammissione a socia presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata da un genitore o dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta la minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associata minorenne.
Le persone giuridiche fanno parte dell’Associazione tramite la loro legale rappresentante o una delegata, pagando la relativa quota associativa, purché rappresentate presso l’Associazione da donne.
Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di rifiutare una richiesta di ammissione all’associazione se non ritiene la richiedente idonea all’ingresso nella stessa.
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili in nessun modo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono oggetto di rivalutazione.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associata maggiore di età il diritto di voto in Assemblea. Le aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall’Associazione; usufruire di tutti i servizi offerti dall’Associazione.
Le socie hanno l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea delle socie.
Le prestazioni fornite dalle aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Alle aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutte le aderenti, stabiliti dal Consiglio direttivo ed approvati dall’Assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l’Associazione.
Art. 10 DECADENZA
La qualifica di Socia si perde:
- per recesso a seguito dimissioni presentate per iscritto alla Presidentessa almeno 3 (tre) mesi prima del 31 ottobre di ogni anno;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti, società ed associazioni;
- esclusione.
Art. 11 ESCLUSIONE
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di almeno due terzi del Consiglio stesso nei confronti della Socia:
- che, senza giustificato motivo, si renda morosa per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa annuale o degli altri contributi obbligatori deliberati dall’Assemblea dell’Associazione;
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del regolamento dell’Associazione e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali della stessa;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Le socie espulse per morosità potranno, dietro domanda da presentare al Consiglio Direttivo, essere riammesse, effettuando il pagamento delle quote associative non pagate.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l’esclusa non condivida le ragioni dell’esclusione lei può appellarsi al Collegio dei Probiviri (se nominato) o adire il Collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, d’estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
TITOLO IV - ORGANI SOCIALI
Art. 12 ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea delle socie;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidente del Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti (se nominato)
- Il collegio dei probi viri (se nominato)
Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei lori incarichi.
Art. 13 ASSEMBLEA DELLE SOCIE
L’Assemblea è composta da tutte le aderenti all’Associazione ed è organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio. Essa inoltre:
- provvede alla nomina del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti, se nominato, e del Collegio dei Probiviri, se nominato;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva l’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.
L’Assemblea è convocata dalla Presidente, ogni qualvolta questa lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 delle aderenti o da almeno 1/3 delle consigliere, mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l’ordine del giorno.
Tale comunicazione dovrà essere inviata a tutte le associate nonché ai Revisori dei conti, se nominati, o affissa a tutte le sedi dell’Associazione o pubblicata su quotidiano locale.
L’Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia.
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno delle aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altra aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle aderenti presenti, in proprio o per delega. Per la validità delle deliberazioni é necessaria la maggioranza dei voti delle presenti, deleghe comprese.
Tutte le socie, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto ad intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socia ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.
L’Assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio direttivo, in sua mancanza dalla Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina la propria Presidente. La Presidente dell’Assemblea nomina una sua Segretaria e, se lo ritiene opportuno, due scrutatrici. Spetta alla Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell’Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dalla Presidente e dalla Segretaria ed eventualmente dalle scrutatrici. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, II° comma C.C. È ammesso il voto per delega, conferita ad altra socia per iscritto; ogni socia non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe.
Le deleghe devono essere presentate prima della constatazione della presenza del numero legale alla Presidente dell’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutte le socie ancorché assenti o dissenzienti.
Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano con prova e controprova. Quando almeno la maggioranza delle presenti lo richieda, si procede per appello nominale o per scrutinio segreto.
La Segretaria dell’assemblea avrà il compito di redigere un verbale e trascriverlo nell’apposito libro dei verbali delle assemblee delle socie.
I verbali assembleari sono conservati a cura della Presidente presso la sede dell’Associazione e sono liberalmente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’Assemblea.
Gli stessi verbali rimarranno a disposizione di tutte le socie sul sito web dell’Associazione durante i 10 (dieci) giorni successivi alla data in cui l’assemblea si è costituita.
Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di 3 (tre) e non più di 15 (quindici) membri eletti dall’assemblea tra le proprie componenti (per quelli a nominarsi fra le socie ordinare). Il numero delle componenti del consiglio da eleggere è fissato dal Consiglio direttivo uscente.
Le socie fondatrici nominate nell’atto costitutivo fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo per tutta la durata dell’Associazione, sempre che ancora associate alla stessa.
I membri del Consiglio Direttivo resteranno in carica per 5 (cinque) esercizi consecutivi. Le Consigliere sono rieleggibili e in caso di dimissioni o decesso di una Consigliera, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea; qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza delle consigliere l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
In questo caso la Presidente o la Consigliera più anziana di carica, assume l’incarico dell’ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dall’evento, della prescritta assemblea nel corso della quale si provvederà al rinnovo delle cariche.
Il Consiglio nomina al suo interno la Vicepresidente, la Presidente, la Segretaria ed la Tesoriera.
La Segretaria cura la corrispondenza dell’associazione e cura la tenuta dei libri sociali e contabili, salvo che a tali mansioni non vi provveda la Tesoriera appositamente eletta fra i membri del Consiglio Direttivo.
La Tesoriera tiene il libro cassa e provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta la Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritengano necessario.
La convocazione viene effettuata dalla Presidente mediante avviso da inviare ai suoi membri e revisori dei conti, se nominati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione,che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento.
Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza delle componenti ed a maggioranza semplice delle presenti, ma sempre in numero dispari.
Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dalla Segretaria da porre agli atti presso la sede sociale.
Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa alla Presidente e ad uno o più dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’assemblea.
Al Consiglio Direttivo spetta in particolare:
- l’amministrazione dell’Associazione e la gestione del patrimonio associativo;
- la redazione dei programmi dell’attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea delle socie;
- il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- deliberare sull’ammissione e sull’esclusione delle socie;
- deliberare sull’eventuale emblema, logo e relativi colori;
- determinare il valore delle quote associative, le relative modalità di versamento da portare in approvazione all’assemblea;
- determinare il valore dei contributi straordinari e le relative modalità di versamento da portare in approvazione all’assemblea;
- convocare l’assemblea;
- predisporre il Regolamento interno dell’Associazione da portare in approvazione all’assemblea;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo e di conto consuntivo per sottoporli all’approvazione dell’assemblea;
- nominare eventuali comitati scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- proporre all’assemblea la nomina delle socie onorarie;
- proporre all’assemblea l’adesione dell’associazione ad altri organismi enti o istituzioni;
- scegliere le collaboratrici, fissandone le mansioni;
- conferire procure speciali;
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione.
Art. 15 LA PRESIDENTE
La Presidente dirige l’associazione ed è il legale rappresentante della stessa a tutti gli effetti, nei confronti di terzi ed in ogni specie e grado di giudizio ed ha la firma sociale. Ella convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull’attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.
La Vicepresidente sostituisce la Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in tutte quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Ogni anno il consiglio direttivo nomina la Presidente, la Vicepresidente e la Segretaria, mentre la Tesoriera per ragioni pratiche rimane la stessa durante i 5 anni di attività del Consiglio Direttivo.
Art. 16 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato dall’assemblea, è composto da tre persone effettive tra cui una viene nominata Presidente e da due supplenti elette, con la maggioranza dei due terzi, per delibera dell’assemblea delle socie e durano in carica per 5 esercizi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione dell’associazione, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. A tale scopo si riunisce almeno due volte l’anno
Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni delle assemblee delle socie e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto
Art. 17 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (ove se ne preveda la costituzione)
(In alternativa con il collegio arbitrale di cui al successivo articolo 17/bis)
Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno la Presidentessa.
Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra le aderenti, tra queste e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.
Art.17/bis COLLEGIO ARBITRALE
(In alternativa con il collegio dei probiviri di cui al precedente articolo 17)
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e le socie ovvero tra le socie, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dalla Presidente della Corte d'appello di Roma la quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.
TITOLO V - REVISIONE STATUTO E SCIOGLIMENTO
Art. 18 REVISIONE STATUTO
Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno i ¾ delle associate facenti parte del Consiglio Direttivo. La delibera è valida con il voto della maggioranza delle aderenti presenti.
Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata l’assemblea in seduta straordinaria.
Art. 19 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) delle associate e in seconda convocazione con la presenza di almeno i ¾ delle associate facenti parte del consiglio direttivo.
Lo scioglimento deve essere deliberato da almeno i ¾ delle socie presenti in Assemblea.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata l’assemblea in seduta straordinaria.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20 NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto e nell’eventuale regolamento interno dell’Associazione valgono, se ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e delle vigenti disposizioni legislative in materia.
Art. 21 STATUTO
Il presente statuto è composto di n. 21 articoli, redatti su n. 8 pagine comprensive di atto costitutivo.